Art. 1

Locali e capannoni per la temporanea custodia delle merci

In vigore dal 12 giu 1991
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 10 ottobre 1989, n. 349, recante delega al Governo ad adottare, tra l'altro, norme per l'aggiornamento, la modifica e l'integrazione del regolamento generale concernente l'ordinamento e l'esercizio dei magazzini generali e l'applicazione delle discipline doganali ai predetti magazzini generali approvato con regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126; Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, previsto dall'art. 7 della legge 10 ottobre 1989, n. 349; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 novembre 1990; Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, degli affari esteri, del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste, dei lavori pubblici, dei trasporti, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero e della marina mercantile; E M A N A il seguente decreto legislativo: . Locali e capannoni per la temporanea custodia delle merci 1. L'autorizzazione per l'istituzione e l'esercizio dei locali e capannoni previsti dall'art. 21 del regolamento generale concernente l'ordinamento e l'esercizio dei magazzini generali e l'applicazione delle discipline doganali ai predetti magazzini generali, approvato con regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, è rilasciata dal direttore compartimentale del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, territorialmente competente, a termine dell'art. 97 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43. 2. Alle merci introdotte nei locali e capannoni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni degli articoli 96, 98 e 99 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-11-09;376#art-1

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