Art. 2

Dichiarazioni semplificate per l'assoggettamento delle merci al regime di deposito doganale

In vigore dal 12 giu 1991
Dichiarazioni semplificate per l'assoggettamento delle merci al regime di deposito doganale 1. Ai fini della introduzione delle merci nei magazzini generali autorizzati a ricevere merci estere e nei depositi doganali, l'ufficio doganale può consentire che, in luogo della dichiarazione prevista dall'art. 150 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, venga presentato un documento commerciale o amministrativo, che contenga gli elementi necessari per la loro identificazione. 2. L'ufficio doganale può consentire, altresì, che l'assoggettamento delle merci al regime di deposito doganale avvenga senza che tali merci siano fisicamente introdotte in un magazzino generale autorizzato a ricevere merci estere o in un deposito doganale. 3. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, stabilisce le norme, le condizioni e le modalità per l'esecuzione delle procedure semplificate, previste nei commi 1 e 2, che devono essere armonizzate con quelle eventualmente stabilite dagli organi delle Comunità europee.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-11-09;376#art-2

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