Art. 4
In vigore dal 24 giu 1990
1. L'articolo 258 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sostituito dall' del decreto legislativo 17 febbraio 1990, n. 24, è così modificato:
a) nel comma 1 le parole: "sono, rispettivamente, di dodici e di otto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "sono di dodici mesi";
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
" 2. Il termine per la richiesta di giudizio immediato previsto dall'articolo 454 comma 1 del codice è di nove mesi; il termine per la richiesta di emissione del decreto penale di condanna previsto dall'articolo 459 comma 1 del codice è di dodici mesi.";
c) nel secondo periodo del comma 4 le parole: "entro i primi quattro mesi del termine prorogato" sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine prorogato".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-06-22;161#art-4