Art. 1

In vigore dal 24 giu 1990
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visti gli articoli 406, 459 e 553 del codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447; Visto l'articolo 258 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale; Visto l'articolo 7 della legge 16 febbraio 1987, n. 81, recante delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1› giugno 1990; Visto il conforme parere reso in data 20 giugno 1990 dalla commissione parlamentare istituita a norma dell'articolo 8 della citata legge n. 81 del 1987; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 giugno 1990; Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia; E M A N A il seguente decreto legislativo: . 1. L'articolo 406 del codice di procedura penale è così modificato: a) il comma 3 è sostituito dal seguente: " 3. La richiesta di proroga, contenente l'indicazione della notizia di reato e l'esposizione dei motivi che la giustificano, è notificata, a cura del pubblico ministero, alla persona sottoposta alle indagini con l'avviso che il difensore ha facoltà di presentare memorie entro cinque giorni dalla notificazione. La richiesta è altresì notificata alla persona offesa dal reato che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di volere esserne informata."; b) il comma 5 è sostituito dal seguente: " 5. Qualora ritenga che allo stato degli atti non si debba concedere la proroga, il giudice fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne fa notificare avviso al pubblico ministero, alla persona sottoposta alle indagini nonché, nella ipotesi prevista dall'ultimo periodo del comma 3, alla persona offesa dal reato. Il procedimento si svolge nelle forme previste dall'articolo 127.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-06-22;161#art-1

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