Art. 2
In vigore dal 24 giu 1990
1. L'articolo 553 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
"Art. 553 (Termini di durata delle indagini preliminari). - 1. Il pubblico ministero compie le indagini preliminari entro i termini indicati nell'articolo 405 commi 2, 3 e 4.
2. Per la proroga del termine si osservano le disposizioni dell'articolo 406, ma sulle richieste di proroga il giudice provvede in ogni caso con ordinanza emessa in camera di consiglio senza intervento del pubblico ministero e dei difensori.
3. Per i termini di durata massima delle indagini preliminari si osservano le disposizioni dell'articolo 407 commi 1 e 3.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-06-22;161#art-2