Art. 4

In vigore dal 31 gen 1990
1. Ai fini dell'assunzione di finanziamenti a medio e lungo termine gli enti locali della Valle d'Aosta devono sentire la regione in ordine alla compatibilità del progetto o dell'intervento con il programma regionale di sviluppo. 2. A fronte dei finanziamenti riconosciuti necessari, la regione può concedere le occorrenti garanzie, nonché contributi per il loro totale o parziale ammortamento. 3. La regione può assumere a carico del proprio bilancio tutti o parte degli oneri finanziari connessi all'esecuzione e gestione di piani o progetti di impianto, ovvero di opere pubbliche di interesse o utilità sovracomunale.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-12-28;431#art-4

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