Art. 2

In vigore dal 31 gen 1990
1. La Cassa depositi e prestiti, la Direzione generale degli istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro e l'Istituto per il credito sportivo possono concedere mutui alla regione per il finanziamento delle spese di cui all'articolo 11 della legge 26 novembre 1981, n. 690. 2. È abrogato l'articolo 27 della legge 16 maggio 1978, n. 196.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-12-28;431#art-2

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