Art. 3
In vigore dal 31 gen 1990
1. Ai fini del coordinamento della finanza regionale con la finanza locale, le risorse finanziarie attribuite dallo Stato agli enti locali della Valle d'Aosta da disposizioni generali o settoriali, annuali o pluriennali, sono direttamente corrisposte alla regione.
2. La regione provvede a ripartire fra gli enti locali le assegnazioni statali unitamente ai contributi e sovvenzioni ad essi destinati dal bilancio regionale, secondo criteri informati all'attuazione del programma regionale di sviluppo e dei programmi di attività degli enti locali, nonché all'obiettivo di adeguare i mezzi finanziari alle funzioni proprie o delegate agli enti medesimi.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-12-28;431#art-3