NormeTitolo ICapo VI

Art. 85

Restituzione con imposizione di prescrizioni

In vigore dal 24 ott 1989
1. Quando sono state sequestrate cose che possono essere restituite previa esecuzione di specifiche prescrizioni, l'autorità giudiziaria, se l'interessato consente, ne ordina la restituzione impartendo le prescrizioni del caso e imponendo una idonea cauzione a garanzia della esecuzione delle prescrizioni nel termine stabilito. 2. Scaduto il termine, se le prescrizioni non sono adempiute, l'autorità giudiziaria provvede a norma dell' comma 3 del codice qualora ne ricorrano le condizioni.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271#art-n-85

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