Norme›Titolo I›Capo VI
Art. 87
AbrogatoCose di cui è stata ordinata la consegna al ministero di grazia e giustizia
In vigore dal 1 lug 2002
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271#art-n-87