Norme›Titolo III
Art. 246
Questioni pregiudiziali
In vigore dal 24 ott 1989
1. Per la risoluzione delle questioni pregiudiziali si osservano le disposizione del codice nonché quelle delle leggi vigenti. Se è stata disposta la sospensione del processo e questa non è più consentita, la relativa ordinanza è revocata.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271#art-n-246