Norme›Titolo III
Art. 246
310 / 324Questioni pregiudiziali
In vigore dal 24 ott 1989
1. Per la risoluzione delle questioni pregiudiziali si osservano le disposizione del codice nonché quelle delle leggi vigenti. Se è stata disposta la sospensione del processo e questa non è più consentita, la relativa ordinanza è revocata.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271#art-n-246