Art. 246 · Questioni pregiudiziali
NormeTitolo III

Art. 246

310 / 324

Questioni pregiudiziali

In vigore dal 24 ott 1989
1. Per la risoluzione delle questioni pregiudiziali si osservano le disposizione del codice nonché quelle delle leggi vigenti. Se è stata disposta la sospensione del processo e questa non è più consentita, la relativa ordinanza è revocata.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271#art-n-246