NormeTitolo III

Art. 243

Revoca delle sentenze di proscioglimento

In vigore dal 20 ott 1990
1. Le sentenze istruttorie di proscioglimento emesse nei procedimenti indicati nell' comma 1 possono essere revocate nei casi e con le forme previste dal titolo X del libro V del codice. 2. In caso di revoca di una sentenze istruttoria di proscioglimento si osservano le disposizioni del codice. Gli atti di polizia giudiziaria e gli atti istruttori già compiuti sono considerati ad ogni effetto come compiuti nel corso delle indagini preliminari...; tuttavia, quando si tratta di esperimenti giudiziali, perizie o ricognizioni, anche compiuti all'estero col rispetto del contraddittorio, i relativi verbali sono raccolti nel fascicolo previsto dall'articolo 431 del codice.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271#art-n-243

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