Norme›Titolo III
Art. 243
Revoca delle sentenze di proscioglimento
In vigore dal 20 ott 1990
1. Le sentenze istruttorie di proscioglimento emesse nei procedimenti indicati nell' comma 1 possono essere revocate nei casi e con le forme previste dal titolo X del libro V del codice.
2. In caso di revoca di una sentenze istruttoria di proscioglimento si osservano le disposizioni del codice. Gli atti di polizia giudiziaria e gli atti istruttori già compiuti sono considerati ad ogni effetto come compiuti nel corso delle indagini preliminari...; tuttavia, quando si tratta di esperimenti giudiziali, perizie o ricognizioni, anche compiuti all'estero col rispetto del contraddittorio, i relativi verbali sono raccolti nel fascicolo previsto dall'articolo 431 del codice.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271#art-n-243