Norme›Titolo I›Capo XV
Art. 193
Annotazione del provvedimento di riabilitazione e di revoca delle sentenze di condanna
In vigore dal 24 ott 1989
1. Il provvedimento che concede la riabilitazione, divenuto irrevocabile, è annotato nella sentenza di condanna a cura della cancelleria del giudice che la ha emessa. Allo stesso modo si procede per i provvedimenti di revoca adottati a norma degli articoli 669 e 673 del codice.
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Nota redazionale
Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 28/09/1989, n. 227 durante il periodo di "vacatio legis".
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Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271#art-n-193