Norme›Titolo I›Capo XV
Art. 191
Applicazione del divieto di soggiorno
In vigore dal 24 ott 1989
1. Il provvedimento del magistrato di sorveglianza che applica il divieto di soggiorno in determinati luoghi a norma dell' del codice penale è immediatamente comunicato dalla cancelleria agli organi di pubblica sicurezza dei comuni o delle province cui si riferisce il divieto. Di ogni trasgressione gli organi predetti fanno rapporto al magistrato di sorveglianza per i provvedimenti conseguenti.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271#art-n-191