Norme›Titolo I›Capo XV
Art. 191
248 / 324Applicazione del divieto di soggiorno
In vigore dal 24 ott 1989
1. Il provvedimento del magistrato di sorveglianza che applica il divieto di soggiorno in determinati luoghi a norma dell' del codice penale è immediatamente comunicato dalla cancelleria agli organi di pubblica sicurezza dei comuni o delle province cui si riferisce il divieto. Di ogni trasgressione gli organi predetti fanno rapporto al magistrato di sorveglianza per i provvedimenti conseguenti.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271#art-n-191