Art. 193 · Annotazione del provvedimento di riabilitazione e di revoca delle sentenze di condanna
NormeTitolo ICapo XV

Art. 193

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Annotazione del provvedimento di riabilitazione e di revoca delle sentenze di condanna

In vigore dal 24 ott 1989
1. Il provvedimento che concede la riabilitazione, divenuto irrevocabile, è annotato nella sentenza di condanna a cura della cancelleria del giudice che la ha emessa. Allo stesso modo si procede per i provvedimenti di revoca adottati a norma degli articoli 669 e 673 del codice. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 28/09/1989, n. 227 durante il periodo di "vacatio legis". È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
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