Norme›Titolo I›Capo XI
Art. 147 quater
Requisiti tecnici di sicurezza in caso di partecipazione a distanza
In vigore dal 30 dic 2022
1. Il Ministero della giustizia assicura che, nei casi di partecipazione a distanza al compimento di atti del procedimento ovvero alla celebrazione delle udienze, i collegamenti telematici agli uffici giudiziari siano realizzati attraverso reti o canali di comunicazione idonei a garantire l'integrità e la sicurezza della trasmissione dei dati.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271#art-n-147-quater