Norme›Titolo I›Capo VIII
Art. 110 ter
Informazione sulle iscrizioni
In vigore dal 30 dic 2022
1. Il pubblico ministero, quando presenta una richiesta al giudice per le indagini preliminari, indica sempre la notizia di reato e il nome della persona a cui il reato è attribuito.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271#art-n-110-ter