Norme›Titolo I›Capo XIII
Art. 175 bis
Decisione sulla improcedibilità ai sensi dell'articolo 344-bis del codice
In vigore dal 30 dic 2022
1. Ai fini di cui agli articoli 578, comma 1-bis, e 578-ter, comma 2, del codice, la Corte di cassazione e le corti di appello, nei procedimenti in cui sono costituite parti civili o vi sono beni in sequestro, si pronunciano sulla improcedibilità non oltre il sessantesimo giorno successivo al maturare dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione di cui all'articolo 344-bis del codice.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271#art-n-175-bis