Art. 6

In vigore dal 11 dic 1988
1. All' della legge 30 marzo 1971, n. 118, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: "Ai soli fini dell'assistenza socio-sanitaria e della concessione dell'indennità di accompagnamento, si considerano mutilati ed invalidi i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1988-11-23;509#art-6

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