Art. 4
In vigore dal 11 dic 1988
1. In caso di concorso o di coesistenza in uno stesso soggetto di più minorazioni, il danno globale non è valutato addizionando i singoli valori percentuali ma considerato nella sua incidenza reale sulla validità complessiva del soggetto. Per i danni coesistenti si tiene conto della tecnica valutativa a scalare individuata con il decreto di cui all', comma 1.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1988-11-23;509#art-4