Art. 5
In vigore dal 11 dic 1988
1. Nella valutazione complessiva della invalidità non sono considerate le minorazioni comprese tra lo 0 per cento ed il 10 per cento e le altre specificatamente elencate in calce alla tabella di cui all', comma 1, purchè non concorrenti tra loro o con altre minorazioni comprese nelle fasce superiori.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1988-11-23;509#art-5