Art. 5
In vigore dal 10 lug 1948
Nei primi due anni dalla data da cui ha effetto il presente decreto, il periodo di anzianità di grado normalmente richiesto per l'avanzamento ai gradi superiori al 10° del ruolo di gruppo C, di cui alla tabella B annessa al presente decreto, è ridotto di un anno e mezzo.
La riduzione di anzianità di cui al precedente comma non si applica al personale che abbia già fruito di analogo beneficio in precedenti promozioni e di essa non si può fruire per conseguire più di una promozione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-08;851#art-5