Art. 4

In vigore dal 10 lug 1948
Nella prima attuazione del presente decreto, il Ministro per l'industria e il commercio ha facoltà di trasferire, a domanda e previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, nel ruolo di gruppo C. di cui all'annessa tabella B. impiegati di pari gruppo dell'Amministrazione centrale in servizio da almeno cinque anni presso la Divisione metrica. Il trasferimento di cui al precedente comma è effettuato secondo l'ordine di anzianità nel corrispondente grado di gruppo C o nel grado immediatamente superiore, semprechè il personale sia in possesso dei prescritti requisiti di anzianità di servizio o di grado per la promozione.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-08;851#art-4

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