Art. 2

In vigore dal 10 lug 1948
I posti di ispettore superiore interregionale verranno conferiti per merito comparativo agli ispettori metrici capi i quali abbiano maturato l'anzianità prescritta dai vigenti ordinamenti per la promozione al grado superiore e siano stati, nel grado 7° o 8°, titolari di uffici metrici, per un periodo non inferiore a otto anni o abbiano, con gli stessi gradi, prestato servizio, per lo stesso periodo di tempo, presso l'Amministrazione centrale.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-08;851#art-2

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Art. 2 Modificazione del ruolo organico del personale dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi. — Testo vigente | Portale Normativo