Art. 2

In vigore dal 28 lug 1948
Al maggiore importo del mutuo, così come previsto al precedente , si estendono tutte le disposizioni contenute negli del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 maggio 1947, n. 522, e nell' del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 maggio 1947, n. 666.
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Art. 2 Aumento a 50 miliardi del mutuo di 25 miliardi che le Ferrovie dello Stato sono state autorizzate a contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche. — Testo vigente | Portale Normativo