Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 28 lug 1948
Al maggiore importo del mutuo, così come previsto al precedente , si estendono tutte le disposizioni contenute negli del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 maggio 1947, n. 522, e nell' del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 maggio 1947, n. 666.
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