Art. 1
In vigore dal 28 lug 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per i trasporti;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 3 maggio 1948:
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L'ammontare del mutuo che, giusta il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 maggio 1947, n. 522, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata a contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche per il ripristino degli impianti e per la estensione dell'elettrificazione alle linee ferroviarie esercitate dallo Stato, nonché per l'esecuzione di altri lavori patrimoniali sulle linee stesse, può elevarsi fino a 50 miliardi di lire.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;877#art-1