Art. 1

In vigore dal 28 lug 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per i trasporti; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 3 maggio 1948: . L'ammontare del mutuo che, giusta il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 maggio 1947, n. 522, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata a contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche per il ripristino degli impianti e per la estensione dell'elettrificazione alle linee ferroviarie esercitate dallo Stato, nonché per l'esecuzione di altri lavori patrimoniali sulle linee stesse, può elevarsi fino a 50 miliardi di lire.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;877#art-1

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