Art. 4

In vigore dal 21 lug 1948
Per gli incarichi di durata inferiore ad un mese nel corso dell'anno scolastico, il trattamento di cui ai precedenti articoli, è corrisposto in trentesimi in relazione ai giorni di servizio prestato. A tal fine i mesi si considerano di 30 giorni.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;826#art-4

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