Art. 2
In vigore dal 21 lug 1948
L'insegnamento impartito dagli insegnanti incaricati oltre le 15 ore settimanali, o da professori di ruolo, o da persone che abbiano un impiego di ruolo o non di ruolo alle dipendenze dello Stato e degli altri enti pubblici, è compensato in ragione di due terzi della misura oraria della sola retribuzione risultante dall'applicazione del precedente .
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;826#art-2