Art. 1
In vigore dal 21 lug 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l' del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:
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Al personale insegnante incaricato presso l'Accademia d'arte drammatica di Roma, la cui retribuzione gravi direttamente sul bilancio dello Stato e che abbia almeno 15 ore settimanali di lezione, spetta un assegno annuo corrispondente allo stipendio iniziale dovuto al personale insegnante di ruolo di grado 9°, gruppo A.
Al detto personale competono altresì l'indennità di carovita, con le relative quote complementari, e qualsiasi altra indennità dovuta al personale di ruolo di grado 9° residente nella stessa sede e avente la stessa situazione familiare.
Per l'incarico di "maestro accompagnatore al piano", nelle lezioni di danza, il trattamento economico è commisurato allo stipendio iniziale del grado 11° oltre all'indennità di carovita e alle quote complementari nonché a qualsiasi altra indennità dovuta al personale di ruolo di grado 11° residente nella stessa sede e avente la stessa situazione familiare.
Quando l'insegnante incaricato abbia un numero di ore settimanali d'insegnamento inferiore a quello di cui al primo comma del presente articolo, il previsto trattamento economico è dovuto in proporzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;826#art-1