Art. 4
In vigore dal 27 giu 1948
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a stipulare con la Banca d'Italia apposita convenzione per regolare i rapporti tra il Tesoro dello Stato e la Banca stessa in dipendenza della applicazione del presente decreto, e ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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