Art. 4

In vigore dal 27 giu 1948
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a stipulare con la Banca d'Italia apposita convenzione per regolare i rapporti tra il Tesoro dello Stato e la Banca stessa in dipendenza della applicazione del presente decreto, e ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;781#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo