Art. 3
In vigore dal 27 giu 1948
L'anticipazione di cui all' non rientra tra quelle previste dall' del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 dicembre 1947, n. 1490. Tale anticipazione è soggetta allo stesso trattamento previsto per le anticipazioni straordinarie concesse dalla Banca d'Italia al Tesoro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;781#art-3