Art. 1
In vigore dal 27 giu 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l' del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per il bilancio;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 3 maggio 1948;
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Per l'esecuzione dell'Accordo fra il Governo italiano e il Governo degli Stati Uniti d'America per il programma di assistenza per l'estero degli Stati uniti e relativo annesso, conclusi a Roma il 3 gennaio 1948 ed approvati col decreto legislativo 14 febbraio 1948, numero 153, il Ministro per il tesoro disporrà il deposito presso la Banca d'Italia dei fondi in lire equivalenti all'importo in dollari dei prodotti che verranno forniti all'Italia, giusta le modalità all'uopo stabilite.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;781#art-1