Art. 5

In vigore dal 2 giu 1948
Per quanto riguarda la somministrazione, l'ammortamento e l'estinzione dei due mutui nonché le garanzie dell'operazione, sarà applicato il trattamento tributario di cui gode la Direzione generale degli Istituti di previdenza in ordine alla concessione dei mutui normali di sua competenza.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;562#art-5

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