Art. 2
In vigore dal 4 feb 1953
I mutui potranno essere somministrati, su richiesta degli Enti mutuatari, in unica soluzione oppure in più rate entro il 30 settembre 1948 per il mutuo all'E.N.I.C., e dopo la iscrizione ipotecaria e l'espletamento degli altri adempimenti all'Ente autonomo Fiera del Levante di Bari.
Il loro ammortamento decorrerà dal 1 ottobre 1948, per il mutuo all'E.N.I.C., e dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui sarà effettuata la prima somministrazione, per il mutuo all'Ente autonomo Fiera del Levante, ed avrà luogo mediante pagamento alla Direzione generale degli istituti di previdenza, da parte dei mutuatari, di quaranta trimestralità costanti posticipate.
Sulle somme eventualmente somministrate anteriormente al 1 ottobre 1948 gli enti mutuatari corrisponderanno alla Direzione generale degli Istituti di previdenza l'interesse in ragione dell'8% annuo.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;562#art-2