Art. 3

In vigore dal 2 giu 1948
L'Ente Nazionale Industrie Cinematografiche si obbligherà: a) a versare quindicinalmente, in conto vincolato a favore della Direzione generale degli Istituti di previdenza ed alle condizioni che questa stabilirà, una somma atta a costituire, trimestre per trimestre, il fondo sufficiente per il pagamento della quota di ammortamento di successiva scadenza; b) a non alienare ed a non assoggettare ad ipoteca, nè in tutto nè in parte, gli stabili di sua proprietà, siti in Roma, Firenze, Bologna, senza il preventivo assenso della Direzione generale mutuante; c) a consentire l'iscrizione ipotecaria, di 1° grado, a proprie spese, sulla totalità o su parte degli stabili predetti, in favore della Direzione generale mutuante e non appena questa gliene faccia richiesta, per un importo pari a quello del debito esistente alla data della richiesta medesima, maggiorato degli interessi di due anni.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;562#art-3

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