Art. 7
In vigore dal 4 gen 1949
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Napoli, addì 7 maggio 1948
DE NICOLA
DE GASPERI - FACCHINETTI - DEL VECCHIO
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1948
Atti del Governo, registro n. 25, foglio n. 116. - CARLOMAGNO
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1472#art-7