Art. 3
In vigore dal 4 gen 1949
I sottufficiali, i graduati ed i militari di truppa dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica non in carriera continuativa ma vincolati a ferma o rafferma con diritto a premio, rinviati dalle anni perché trovantisi nelle condizioni di non idoneità di cui al precedente , hanno diritto all'intero premio di fine ferma o rafferma qualunque sia la durata del servizio prestato nella ferma o rafferma, oltre alla aliquota di premio prevista dall'art. 12 del testo unico approvato con regio decreto 15 settembre 1932, n. 1514, e successive modificazioni, dall'art. 38 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni, e dall'art. 59 del decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, e successive modificazioni.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1472#art-3