Art. 2
In vigore dal 15 mar 1964
Gli aiutanti di battaglia, i marescialli dei tre gradi ed i sergenti maggiori dell'Esercito e gradi corrispondenti della Marina militare e dell'Aeronautica, in carriera continuativa, che abbiano almeno quindici anni di servizio utile per la pensione dei quali dodici di servizio effettivo, dispensati dal servizio o collocati in riforma o a riposo per aver conseguito una pensione vitalizia od un assegno rinnovabile di guerra da ascriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella A annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137, in conseguenza di ferite, lesioni od infermità riportate od aggravate per servizio di guerra nel conflitto 1940-45, hanno diritto ad un emolumento mensile che, aggiunto alla pensione ordinaria per anzianità di servizio determinata ai sensi dell', n. 1, lettera a) e dell', n. 1, lettera a) dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, e relativo caroviveri, faccia corrispondere per un periodo sino al raggiungimento del limite di età prescritto per la cessazione dalla carriera continuativa e, comunque, per non oltre due anni, il trattamento economico complessivo mensile a quello spettante a titolo di stipendio o paga, indennità militare e di carovita ai pari grado della carriera continuativa e che per il rimanente periodo fino a tre anni dopo il raggiungimento del limite di età, e per i sergenti maggiori per una durata non superiore ai quattordici anni, faccia corrispondere il trattamento economico complessivo ai quattro quinti del trattamento dianzi specificato. Ai fini della liquidazione della pensione ordinaria è computato un periodo di cinque anni in aggiunta al servizio effettivamente prestato.
I sottufficiali predetti che non raggiungano quindici anni di servizio utile per la pensione ovvero raggiungano quindici anni di detto servizio utile, ma non dodici anni di servizio effettivo, hanno diritto ad un emolumento mensile per la durata di due anni pari alla differenza tra il trattamento economico di attività (a titolo (di stipendio o paga, indennità militare e carovita) e l'assegno integratore ad essi spettante in relazione agli anni di servizio prestato.
Note all'articolo
- La L. 18 dicembre 1952, n. 2990 ha disposto (con l'art. 2) che "Il periodo di cinque anni in aggiunta al servizio effettivamente prestato, previsto dal primo comma degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo, e' computato sia ai fini del compimento dell'anzianita' necessaria per conseguire il diritto a pensione ordinaria, sia ai fini della liquidazione della pensione stessa. La disposizione di cui al comma precedente ha effetto dal 4 gennaio 1949."
- La L. 14 febbraio 1964, n. 39 ha disposto (con l'articolo unico) che " L'articolo 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1952, n. 2990, deve intendersi nel senso che il trattamento ivi previsto compete anche ai sergenti maniscalchi, ai sergenti masicanti ed ai vice brigadieri dell'Arma dei carabinieri. Analogamente a quanto sancito per i sergenti maggiori nel predetto articolo 2, l'emolumento mensile spettante ai sergenti maniscalchi, ai sergenti musicanti ed ai vice brigadieri dell'Arma dei carabinieri non puo' avere, in alcun caso, durata superiore ai quattordici anni."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1472#art-2