Art. 5
In vigore dal 21 set 1948
Le Commissioni giudicatrici dei concorsi sono nominate con decreto del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche e sono composte come segue:
1) per il concorso al posto di direttore di ricerca:
cinque membri designati, mediante elezione, dalle facoltà universitarie competenti nella disciplina cui i posti si riferiscono, con l'osservanza delle disposizioni relative alla costituzione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi per cattedre universitarie;
2) per i concorsi ai posti di primo ricercatore e di ricercatore: il direttore dell'istituto o centro interessato, due altri membri eletti dai competenti comitati nazionali del Consiglio nazionale delle ricerche;
3) per i concorsi ai posti di addetto di laboratorio (gruppo B) e tecnico (gruppo C): il direttore dell'istituto o centro interessato; due altri membri nominati dal presidente del Consiglio nazionale delle ricerche;
4) per i concorsi ai posti nei ruoli dell'amministrazione centrale:
gruppo A: un consigliere di Stato, presidente; il segretario generale del Consiglio nazionale delle ricerche; un professore universitario od un esperto, scelto di volta in volta in base alle discipline inerenti ai posti da conferire;
gruppo B: un consigliere della Corte dei conti, presidente; il segretario generale del Consiglio nazionale delle ricerche; un esperto scelto di volta in volta in base alla natura dei posti da conferire;
gruppo C: il segretario generale del Consiglio nazionale delle ricerche, presidente; un professore di istituto di istruzione media; un funzionario di gruppo A. dell'amministrazione centrale del Consiglio nazionale delle ricerche, di grado non inferiore all'8°;
posti di subalterno: il capo ufficio del personale del Consiglio nazionale delle ricerche, presidente; due altri funzionari di gruppo A dell'amministrazione centrale del Consiglio nazionale delle ricerche.
La Commissione per la promozione a ordinario del direttore di ricerca è anch'essa costituita con decreto del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche ed è composta di tre membri eletti dai competenti comitati nazionali del Consiglio stesso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1167#art-5