Art. 3
In vigore dal 21 set 1948
Per il direttore di ricerca e i ricercatori di cui alla allegata tabella n. 1, valgono, in quanto applicabili e compatibili con le disposizioni del presente decreto, le norme concernenti la nomina, lo stato giuridico, il trattamento economico di attività a qualsiasi titolo, e il collocamento a riposo dei professori universitari e rispettivamente del personale direttivo ed insegnante delle scuole medie di secondo grado.
Per tutto il restante personale di cui all' valgono, in quanto applicabili e compatibili con le disposizioni del presente decreto, le norme concernenti la nomina, lo stato giuridico, il trattamento economico di attività a qualsiasi titolo e il collocamento a riposo degli impiegati civili dello Stato di gruppo corrispondente.
Le disposizioni degli ultimi cinque comma dell' e quelle degli del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 giugno 1946, relative al trattamento di quiescenza del personale dell'amministrazione centrale del Consiglio nazionale delle ricerche, sono estese al personale indicato al n. 1 dell'.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1167#art-3