Art. 2

In vigore dal 21 set 1948
Il personale non statale a carico del bilancio del Consiglio nazionale delle ricerche comprende: 1) il personale addetto agli istituti scientifici ed ai centri di studio di cui all'; 2) il personale addetto all'amministrazione centrale. I ruoli organici del personale di cui al n. 1 sono determinati dalle tabelle annesse al presente decreto, vistate dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro per il tesoro. Quelli del personale di cui al n. 2 risultano dalle tabelle allegate al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 giugno 1946, del quale rimane ferma l'efficacia. La ripartizione fra i vari istituti e centri di studio di cui all' dei posti previsti dalle tabelle annesse al presente decreto è fatta dal presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, sentiti il Consiglio di presidenza e la Giunta amministrativa.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1167#art-2

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Art. 2 Modificazioni al decreto legislativo 1 marzo 1945, n. 82, relativo al riordinamento del Consiglio nazionale delle ricerche. — Testo vigente | Portale Normativo