Art. 2
In vigore dal 21 set 1948
Il personale non statale a carico del bilancio del Consiglio nazionale delle ricerche comprende:
1) il personale addetto agli istituti scientifici ed ai centri di studio di cui all';
2) il personale addetto all'amministrazione centrale.
I ruoli organici del personale di cui al n. 1 sono determinati dalle tabelle annesse al presente decreto, vistate dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro per il tesoro. Quelli del personale di cui al n. 2 risultano dalle tabelle allegate al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 giugno 1946, del quale rimane ferma l'efficacia.
La ripartizione fra i vari istituti e centri di studio di cui all' dei posti previsti dalle tabelle annesse al presente decreto è fatta dal presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, sentiti il Consiglio di presidenza e la Giunta amministrativa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1167#art-2