Art. 13
In vigore dal 21 set 1948
Per i concorsi di cui all' ai posti di ragioneria, di archivio, di copia e di subalterno nonché per il collocamento in ruolo dei vincitori si osservano, in quanto applicabili e compatibili con le disposizioni del presente decreto, le norme relative all'inquadramento del personale corrispondente dell'amministrazione centrale del Consiglio nazionale delle ricerche, stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 giugno 1946, salvo per quanto concerne le Commissioni giudicatrici che sono costituite in conformità delle disposizioni contenute nell', con l'aggiunta del direttore dell'istituto o centro cui appartiene il personale che partecipa al concorso, e salvo per quanto concerne i limiti massimi di età, per i quali valgono le disposizioni del terzo comma dell'.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1167#art-13