Art. 11

In vigore dal 21 set 1948
I concorsi di cui all' per i posti di addetto di laboratorio (gruppo B) e di tecnico (gruppo C) sono indetti separatamente per i vari gradi di ciascun gruppo. Ai concorsi per i gradi 8°, 9° e 10° degli addetti di laboratorio (gruppo B) sono ammessi coloro che abbiano compiuto rispettivamente otto, sei e quattro anni di effettivo ed ininterrotto servizio. Ai concorsi per i gradi 9°, 10° e 11° dei tecnici (gruppo C) sono ammessi coloro che abbiano compiuto rispettivamente dodici, dieci e sette anni di effettivo ed ininterrotto servizio.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1167#art-11

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Art. 11 Modificazioni al decreto legislativo 1 marzo 1945, n. 82, relativo al riordinamento del Consiglio nazionale delle ricerche. — Testo vigente | Portale Normativo