Art. 11
In vigore dal 21 set 1948
I concorsi di cui all' per i posti di addetto di laboratorio (gruppo B) e di tecnico (gruppo C) sono indetti separatamente per i vari gradi di ciascun gruppo.
Ai concorsi per i gradi 8°, 9° e 10° degli addetti di laboratorio (gruppo B) sono ammessi coloro che abbiano compiuto rispettivamente otto, sei e quattro anni di effettivo ed ininterrotto servizio.
Ai concorsi per i gradi 9°, 10° e 11° dei tecnici (gruppo C) sono ammessi coloro che abbiano compiuto rispettivamente dodici, dieci e sette anni di effettivo ed ininterrotto servizio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1167#art-11