Art. 6

In vigore dal 13 ago 1948
Le trasformazioni delle società per azioni, che al giorno della entrata in vigore del Codice civile avevano un capitale inferiore a L. 500.000 in alcuno dei tipi sociali previsti dal Codice stesso, sono soggette alla imposta fissa di registro di L. 100 qualora siano effettuate entro il termine stabilito dal secondo comma dell'art. 215 delle disposizioni per l'attuazione del ripetuto Codice e transitorie, approvate col regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, e successive modificazioni e proroghe. Sono parimenti soggette alla detta imposta fissa di registro le trasformazioni in società a responsabilità limitata delle società per azioni che al giorno dell'entrata in vigore del Codice civile avevano un capitale non inferiore a L. 500.000, ma inferiore a L. 1.000.000, qualora siano effettuate nel termine indicato nel comma precedente.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1057#art-6

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