Art. 1
In vigore dal 13 ago 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l' del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni adesso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il bilancio, con il Ministro per la grazia e giustizia, con il Ministro per il tesoro, con il Ministro per l'industria e commercio e con il Ministro per il commercio con l'estero;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948.
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Gli atti di fusione delle società nazionali di qualunque tipo aventi per oggetto l'esercizio di una attività commerciale, semprechè risultino regolarmente costituite prima della data di entrata in vigore del presente decreto, sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecarie nella misura fissa di lire cento.
Nel caso di fusioni effettuate ai sensi del presente articolo non si fa luogo nei confronti così delle società come dei soci ad alcuna tassazione per imposta di ricchezza mobile fermo l'obbligo del pagamento dell'imposta già definitivamente accertata alla data della deliberazione di fusione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1057#art-1