Art. 10
In vigore dal 13 ago 1948
Le società che, ai sensi dell' del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 241, hanno consegnato proprie azioni all'Istituto per la Ricostruzione Industriale, otterranno in restituzione le azioni stesse su domanda, so del caso, da presentarsi entro un mese dalla pubblicazione del presente decreto.
La disposizione del primo comma dell' del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 49, si applica anche alle società che, all'entrata in vigore di detto decreto, erano ancora in termini per effettuare il versamento dell'importo della devoluzione per saldi attivi di rivalutazione trasferiti a capitale prima della entrata in vigore del decreto stesso.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Napoli, addì 7 maggio 1948
DE NICOLA
DE GASPERI - PELLA - EINAUDI - GRASSI - DEL VECCHIO - TREMELLONI - MERZAGORA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1948
Atti del Governo, registro n. 23 foglio n. 36. - FRASCA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1057#art-10