Art. 3
In vigore dal 1 ago 1948
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Napoli, addì 7 maggio 1948
DE NICOLA
DE GASPERI - PELLA - EINAUDI - DEL VECCHIO - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1948
Atti del Governo, registro n. 22, foglio n. 192. - FRASCA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1002#art-3